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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Art. 1
1. Sono variazioni essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno:
a) i mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, qualora comportino il passaggio da uno ad altro dei raggruppamenti di categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell'articolo 2;
b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
c) gli aumenti della superificie utile superiori a 100 mq;
d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla cubatura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonchè rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
e) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica quando non attengano a fatti procedurali;
f) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, palentologiche ed etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazioni territoriale od urbanistica, nonchè effettuato su immobili ricadenti in aree protette od in parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali.

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