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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Art. 6
1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 10 della LR 1 agosto 1978, n. 26 in applicazione dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno.
2. Le sanzioni per il ritardo o mancato versamento del contributo afferente la concessione sono determinate nella misura prevista al secondo comma dell'art. 3 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno.
3. Ai fini sanzionatori di cui al Capo 1 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno, nel caso di mutamenti dell'uso non connessi a trasformazioni fisiche, la demolizione e ripristino deve intendersi esclusivamente come rimozione dell'uso abusivamente posto in essere e ripristino dell'uso precedente, ovvero dell'uso stabilito od ammesso.
4. Tutti i pareri richiesti in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali sono resi inderogabilmente entro novanta giorni dalla richiesta all'ente preposto al parere, trascorsi i quali il parere del Comitato consultivo regionale sostituisce in tutto e per tutto detti pareri.

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