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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/11/2009
2. Testo Coordinato26/11/2002
3. Testo Originale11/11/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/11/2009

Documento abrogato

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

(Legge abrogata da art. 49 L.R. 25 novembre 2002 n. 31 . A seguito dell'art. 31 della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 e della lett. b), comma 1, dell' art. 4 della L.R. 30 novembre 2009 n, 23, continua a trovare applicazione l'articolo 3 della presente legge di cui si riporta il testo: Art. 3- 1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonchè contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi: a) comportino varianti al P.R.G., peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della L.R. 47/1978, come sostituito; b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni. 2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia. 3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel Comune interessato. 4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita della deliberazione di approvazione. 5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito.

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