LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 10
Formazione professionale e diritto allo studio
1. In applicazione della LR 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati favoriscono l'accesso e la frequenza al sistema scolastico dei nomadi con particolare riferimento ai bambini in età scolare, ricercando l'accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, e successive modificazioni, sono promosse iniziative di formazione professionale dei nomadi anche finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.