LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 11
Attività produttive, commerciali e dello spettacolo
1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 , concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e dell'art. 41 della LR 7 dicembre 1978, n 47 e successive modificazioni i Comuni individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento.
2. I Comuni promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinchè i nomadi possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonchè per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.