LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 12
Iniziative di sostegno delle attività artigianali
1. La Regione Emilia - Romagna promuove le attività artigianali tipiche della popolazione nomade e ne favorisce la valorizzazione e la qualificazione. A tal fine i nomadi titolari di imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali possono fruire dei benefici previsti dalla LR 16 maggio 1986, n. 13, concernente gli interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per la realizzazione di progetti e di iniziative aventi le finalità e le caratteristiche previste dalla stessa legge.