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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 18
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvede, mediante la utilizzazione dei fondi disponibili, a valere sulle seguenti leggi già in vigore:
a) LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive integrazioni e modifiche;
b) LR 25 gennaio 1983, n. 6 " Diritto allo studio";
c) LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale";
d) LR 10 aprile 1986, n. 9 " Norme in materia di promozione culturale" e successive integrazioni e modifiche;
e) LR 16 maggio 1986, n. 13 recante " Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura" nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'art 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 15, ammontanti a Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1988, l'Amministrazione regionale farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 che viene dotato della necessaria disponibilità, per garantire la copetura finanziaria della presente legge, in sede di predisposizione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1988, approvata dal Consiglio regionale il 15 settembre 1988.
3. Ove necessario, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 ai finanziamenti degli interventi di cui al secondo comma che si rendessero necessari, si provvederà mediante specifiche autorizzazioni di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'art. 16 l'Amministrazione regionale provvede con i fondi cui al Cap. 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto a membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni" del bilancio regionale di previsione.

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