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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 19
Norma transitoria
1. Nel primo provvedimento che la Giunta regionale emana ai sensi del terzo comma dell'art. 15 sono autorizzati a presentare per l'ammissione ai contributi anche i Comuni singoli o associati che possano dimostrare di avere già acquistato o attrezzato aree destinate alla sosta o al transito dei nomadi nel 1988.

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