LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 2
Interventi a favore dei nomadi
1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite con:
a) attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
b) realizzazione di aree - sosta attrezzate;
c) realizzazione di aree di transito;
d) realizzazione di aree - sosta attrezzate a destinazione particolare;
e) attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio;
f) iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane.
2. Al raggiungimento delle finalità predette la Regione concorre mediante l'erogazione di contributi ai Comuni singoli e associati secondo le modalità di cui all'art. 15 per l'acquisto delle aree - sosta e delle aree di transito o per la realizzazione delle infrastrutture delle stesse aree, e con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore di cui al primo comma dell'art. 18.