LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 6
Funzionamento delle aree - sosta e delle aree di transito
1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree - sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con l'eventuale apporto, disciplinato da apposita convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi.
2. Gli Enti di cui al comma precedente stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree - sosta e per le aree di transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.
3. I contributi versati per le spese di funzionamento debbono essere utilizzati per la manutenzione e per la gestione delle aree medesime.