LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 7
Aree - sosta a destinazione particolare
1. I Comuni singoli o associati possono realizzare areesosta aggiuntive attrezzate, sulle cui piazzole, individuate all'interno dell'area, è costituito il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta.
2. I suddetti Enti adottano criteri per la costituzione di tale diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei costi derivanti dalla realizzazione di eventuali attrezzature di servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
3. Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di cui all'articolo 4 e le forme di gestione previste dall'articolo 6.