LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 9
Abitazioni stabili
1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, e degli interventi specificatamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, i Comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei nomadi che la richiedono.