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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 10
Controlli preventivi
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, ad eccezione di quelle conseguenti al prelevamento dei fondi di cui agli artt. 31, 32, 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31 e il conto consuntivo.
2. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
a) gli atti concernenti:
1) i regolamenti,
2) i programmi di attività annuali e poliennali,
3) le piante organiche del personale,
4) l'affidamento del servizio di tesoreria,
5) l'alienazione e l'acquisto di immobili,
6) la partecipazione a Società e a Consorzi;
b) gli atti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o comunque comportino un onere superiore a 100 milioni.
3. Gli atti di cui al secondo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi, con provvedimento motivato, non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità o non ne rifiuti l'approvazione per ragioni di merito. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.

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