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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 11
Vigilanza
1. L'azienda è tenuta a inviare all'Assessore regionale competente in materia di trasporti l'elenco di tutti gli atti non soggetti a controllo preventivo. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. L'azienda è inoltre tenuta a inviare al competente Assessore, unitamente al conto consuntivo, la relazione sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi e sull'andamento della gestione.
3. A richiesta della Giunta regionale il Collegio dei revisori riferisce su specifici aspetti della gestione.
4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi dell'Azienda.

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