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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 12
Controllo sugli organi
1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge o di regolamenti, ovvero per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Azienda, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio, decreta lo scioglimento degli organi dell'Azienda stessa.
2. Con il decreto di cui al comma precedente, il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

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