Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 13
Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento, la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento di servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dall'Azienda;
e) utili di gestione.
2. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'Azienda il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati ed il titolo dell'assegnazione.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità è redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31.

Espandi Indice