LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989
Art. 14
Strutture e personale
1. Gli uffici e le unità operative dell'Azienda sono individuati e disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali e formano nel loro insieme un' unica struttura organizzativa, cui è preposto un dirigente della II qualifica funzionale dirigenziale.
2. All'Azienda è assegnata la seguente dotazione organica di personale:
II qualifica funzionale | posti: - |
III qualifica funzionale | posti 8 |
IV qualifica funzionale | posti 12 |
V qualifica funzionale | posti 55 |
VI qualifica funzionale | posti 15 |
VII qualifica funzionale | posti 4 |
VIII qualifica funzionale | posti 6 |
I qualifica dirigenziale | posti 3 |
II qualifica dirigenziale | posti 1 |
------------ | |
Totale | posti 104 |
3. Per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico, i diritti e le relazioni sindacali, al personale dell'Azienda si applica la normativa fissata per il personale regionale e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, derivante dagli accordi sindacali di comparto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
, così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1983, n. 426
. Al predetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.


4. I criteri per l'organizzazione del lavoro, la definizione dei profili professionali e delle mansioni, la dotazione organica dei profili e la relativa identificazione nell'ambito delle qualifiche funzionali, i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti per il loro rispetto, il lavoro straordinario sono stabiliti dal regolamento per organizzazione delle strutture aziendali sulla base della disciplina derivante dagli accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93
, tenuto conto della peculiarità delle attività affidate all'Azienda.

5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda può assumere, ove necessario, personale a tempo determinato ovvero conferire incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge regionale.