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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 15
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio finanziario di bilancio.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
4. La Commissione amministratrice non può provvedere all'approvazione di bilancio qualora non abbia approvato il conto consuntivo relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce. In tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 17.
5. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dalla commissione amministratrice entro il 31 dicembre di ogni anno, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dalla commissione amministratrice entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dall'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.

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