Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 17
Norme finanziarie
1. Nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo di spesa per erogare annualmente all'Azienda il contributo ordinario per la copertura degli oneri di funzionamento denominato: " Oneri di funzionamento dell'Azienda regionale per la navigazione interna".
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale regionale, a norma dell'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, la somma necessaria per il pagamento degli oneri di funzionamento dell'Azienda relativi ad ogni esercizio finanziario.
3. Con la delibera di cui al precedente comma, la Giunta provvede all'impiego e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della LR 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal Presidente dell'Azienda e vistata dal responsabile della ragioneria dell'Azienda stessa, in ragione del 70% degli importi certificati.
4. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 22, quarto e quinto comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto al comma precedente viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.

Espandi Indice