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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 18
Norme di attuazione e transitorie
1. Il Presidente della Giunta regionale insedia gli organi dell'Azienda nominati per la prima volta ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, entro e non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dall'insediamento, la commissione amministratrice adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali, nonchè il bilancio preventivo per i mesi dell'anno solare in corso.
3. Entro i successivi 120 giorni dalla approvazione dei predetti regolamenti e del bilancio, la Giunta regionale adotta contestualmente i provvedimenti di cui all'art. 16, primo e secondo comma, nonchè gli atti per la liquidazione all'Azienda del contributo ordinario per la copertura degli oneri di finanziamento per l'anno solare in corso.
4. La Regione e l'Azienda, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dell'organico regionale a quello dell'Azienda e viceversa, entro le dotazioni fissate ai precedenti articoli 14 e 16, al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei due organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà conformarsi a quella vigente presso la Regione per la mobilità interna e potrà avere efficacia per un periodo non superiore a sei mesi dai provvedimenti di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 16.

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