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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 2
Compiti dell'Azienda
1. L'Azienda attua gli interventi regionali nel settore della navigazione interna.
2. All'Azienda sono affidati in particolare i seguenti compiti:
a) provvedere alla gestione dei servizi e delle infrastrutture relativi alle vie navigabili interne e al trasporto idroviario anche al fine di garantire lo sviluppo del turismo fluviale;
b) svolgere le funzioni di ispettorato di porto, di polizia idraulica e di navigazione di competenza regionale nonchè di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
c) elaborare ed attuare programmi regionali di intervento per le opere di navigazione, sia per quanto riguarda la loro conservazione e manutenzione, sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere;
d) elaborare ed attuare i programmi di intervento deliberati dalla Intesa fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia - Romagna per la navigazione interna;
e) proporre programmi di intervento tecnico - funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d' acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

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