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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
2. Il Presidente dell'Azienda è il legale rappresentante dell'Azienda stessa. In particolare:
a) convoca e presiede la Commissione amministratrice e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) adotta le determinazioni concernenti l'organizzazione del lavoro e le assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi del quinto comma dell'art. 14 della presente legge;
c) provvede alla assunzione degli atti di ordinaria amministrazione;
d) provvede alla assunzione degli atti di straordinaria amministrazione ad esso eventualmente delegati dalla Commissione amministratrice.
3. La Commissione amministratrice, nella seduta di insediamento, designa un proprio componente per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

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