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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 6
La Commissione amministratrice
1. La Commissione amministratrice è formata dal Presidente e da altri sei componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro.
2. La Commissione amministratrice resta in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione amministratrice - che deve riunirsi almeno ogni trimestre - delibera:
a) i regolamenti:
1) per il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle strutture aziendali,
2) per l'amministrazione e la contabilità,
3) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
c) il bilancio preventivo, annuale e poliennale ed il conto consuntivo annuale;
d) le deleghe al Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione;
e) tutti gli atti di straordinaria amministrazione non delegati al Presidente;
f) la indicazione delle funzioni, anche a rilevanza esterna, affidate ai dirigenti dell'Azienda, nell'ambito delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale di appartenenza.

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