Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti titolari eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a due; il Consiglio elegge altresì, con voto limitato, due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Collegio dei revisori:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo convoca e lo presiede;
b) esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione;
c) controlla la gestione finanziaria dell'Azienda;
d) invia al Presidente della Giunta una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda;
e) adotta un proprio regolamento di attività.
4. Il Collegio dei revisori è invitato ad assistere alle sedute della commissione amministratrice.

Espandi Indice