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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1989, n. 1

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 18 gennaio 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
1. E' istituita, quale strumento operativo della Regione, l'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
2. L'Azienda ha responsabilità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale e organizzativa.
Art. 2
Compiti dell'Azienda
1. L'Azienda attua gli interventi regionali nel settore della navigazione interna.
2. All'Azienda sono affidati in particolare i seguenti compiti:
a) provvedere alla gestione dei servizi e delle infrastrutture relativi alle vie navigabili interne e al trasporto idroviario anche al fine di garantire lo sviluppo del turismo fluviale;
b) svolgere le funzioni di ispettorato di porto, di polizia idraulica e di navigazione di competenza regionale nonchè di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
c) elaborare ed attuare programmi regionali di intervento per le opere di navigazione, sia per quanto riguarda la loro conservazione e manutenzione, sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere;
d) elaborare ed attuare i programmi di intervento deliberati dalla Intesa fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia - Romagna per la navigazione interna;
e) proporre programmi di intervento tecnico - funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d' acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
Art. 3
Partecipazione a società o consorzi
1. Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti l'Azienda può assumere partecipazioni in società che abbiano come oggetto la realizzazione di opere e infrastrutture - compresa la progettazione e la gestione di porti e approdi - o l'attuazione di servizi inerenti alla navigazione interna.
2. L'Azienda può altresì partecipare a consorzi aventi le medesime finalità.
Art. 4
Organi dell'Azienda
1. Gli organi dell'Azienda sono:
a) il Presidente;
b) la Commissione amministratrice;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Ai componenti la Commissione amministratrice e il Collegio dei revisori spettano le indennità di carica, i gettoni di presenza, i rimborsi per spese di viaggio e le diarie, fissate dalla vigente legislazione regionale rispettivamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di enti regionali.
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
2. Il Presidente dell'Azienda è il legale rappresentante dell'Azienda stessa. In particolare:
a) convoca e presiede la Commissione amministratrice e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) adotta le determinazioni concernenti l'organizzazione del lavoro e le assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi del quinto comma dell'art. 14 della presente legge;
c) provvede alla assunzione degli atti di ordinaria amministrazione;
d) provvede alla assunzione degli atti di straordinaria amministrazione ad esso eventualmente delegati dalla Commissione amministratrice.
3. La Commissione amministratrice, nella seduta di insediamento, designa un proprio componente per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
Art. 6
La Commissione amministratrice
1. La Commissione amministratrice è formata dal Presidente e da altri sei componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro.
2. La Commissione amministratrice resta in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione amministratrice - che deve riunirsi almeno ogni trimestre - delibera:
a) i regolamenti:
1) per il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle strutture aziendali,
2) per l'amministrazione e la contabilità,
3) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
c) il bilancio preventivo, annuale e poliennale ed il conto consuntivo annuale;
d) le deleghe al Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione;
e) tutti gli atti di straordinaria amministrazione non delegati al Presidente;
f) la indicazione delle funzioni, anche a rilevanza esterna, affidate ai dirigenti dell'Azienda, nell'ambito delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale di appartenenza.
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti titolari eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a due; il Consiglio elegge altresì, con voto limitato, due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Collegio dei revisori:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo convoca e lo presiede;
b) esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione;
c) controlla la gestione finanziaria dell'Azienda;
d) invia al Presidente della Giunta una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda;
e) adotta un proprio regolamento di attività.
4. Il Collegio dei revisori è invitato ad assistere alle sedute della commissione amministratrice.
Art. 8
Permanenza in carica
1. Il Presidente, la Commissione amministratrice ed il Collegio dei revisori allo scadere del loro mandato restano in carica assicurando la continuità delle funzioni fino al rinnovo delle cariche.
Art. 9
Direttive
1. La Giunta regionale emana le direttive cui deve conformarsi l'attività dell'Azienda.
Art. 10
Controlli preventivi
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, ad eccezione di quelle conseguenti al prelevamento dei fondi di cui agli artt. 31, 32, 33 della LR 6 luglio 1977, n. 31 e il conto consuntivo.
2. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
a) gli atti concernenti:
1) i regolamenti,
2) i programmi di attività annuali e poliennali,
3) le piante organiche del personale,
4) l'affidamento del servizio di tesoreria,
5) l'alienazione e l'acquisto di immobili,
6) la partecipazione a Società e a Consorzi;
b) gli atti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o comunque comportino un onere superiore a 100 milioni.
3. Gli atti di cui al secondo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi, con provvedimento motivato, non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità o non ne rifiuti l'approvazione per ragioni di merito. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.
Art. 11
Vigilanza
1. L'azienda è tenuta a inviare all'Assessore regionale competente in materia di trasporti l'elenco di tutti gli atti non soggetti a controllo preventivo. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. L'azienda è inoltre tenuta a inviare al competente Assessore, unitamente al conto consuntivo, la relazione sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi e sull'andamento della gestione.
3. A richiesta della Giunta regionale il Collegio dei revisori riferisce su specifici aspetti della gestione.
4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi dell'Azienda.
Art. 12
Controllo sugli organi
1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge o di regolamenti, ovvero per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Azienda, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio, decreta lo scioglimento degli organi dell'Azienda stessa.
2. Con il decreto di cui al comma precedente, il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.
Art. 13
Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento, la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;
c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento di servizi;
d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dall'Azienda;
e) utili di gestione.
2. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'Azienda il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati ed il titolo dell'assegnazione.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità è redatto in conformità ai principi fissati dalla LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 14
Strutture e personale
1. Gli uffici e le unità operative dell'Azienda sono individuati e disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali e formano nel loro insieme un' unica struttura organizzativa, cui è preposto un dirigente della II qualifica funzionale dirigenziale.
2. All'Azienda è assegnata la seguente dotazione organica di personale:
II qualifica funzionale posti: -
III qualifica funzionale posti 8
IV qualifica funzionale posti 12
V qualifica funzionale posti 55
VI qualifica funzionale posti 15
VII qualifica funzionale posti 4
VIII qualifica funzionale posti 6
I qualifica dirigenziale posti 3
II qualifica dirigenziale posti 1
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Totale posti 104
3. Per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico, i diritti e le relazioni sindacali, al personale dell'Azienda si applica la normativa fissata per il personale regionale e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, derivante dagli accordi sindacali di comparto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, così come risulta modificata dalla Legge 8 agosto 1983, n. 426 Sito esterno. Al predetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
4. I criteri per l'organizzazione del lavoro, la definizione dei profili professionali e delle mansioni, la dotazione organica dei profili e la relativa identificazione nell'ambito delle qualifiche funzionali, i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti per il loro rispetto, il lavoro straordinario sono stabiliti dal regolamento per organizzazione delle strutture aziendali sulla base della disciplina derivante dagli accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, tenuto conto della peculiarità delle attività affidate all'Azienda.
5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Azienda può assumere, ove necessario, personale a tempo determinato ovvero conferire incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge regionale.
Art. 15
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio finanziario di bilancio.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
4. La Commissione amministratrice non può provvedere all'approvazione di bilancio qualora non abbia approvato il conto consuntivo relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce. In tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di funzionamento previste dall'art. 17.
5. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dalla commissione amministratrice entro il 31 dicembre di ogni anno, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dalla commissione amministratrice entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dall'approvazione e limitatamente alle spese di funzionamento.
Art. 16
Soppressione del Centro operativo padano per la navigazione interna (COPNI) e trasferimento del personale
1. Il " Centro operativo padano per la navigazione interna", istituito dall'art. 24 punto n. 36 della LR 18 agosto 1984, n. 44, è soppresso con provvedimento della Giunta regionale, da adottare secondo i termini di cui al successivo art. 18: la data della soppressione è stabilita in relazione all'inizio dell'attività dell'Azienda regionale.
2. Il personale ad esso assegnato è trasferito con deliberazione della Giunta all'Azienda regionale, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico maturato all'atto del trasferimento.
3. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale, prevista dall'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive variazioni è ridotta, contestualmente alla data di soppressione di cui al precedente comma 1, dei seguenti posti:
II qualifica funzionale posti: -
III qualifica fnzionale posti 8
IV qualifica funzionale posti 12
V qualifica funzionale posti 55
VI qualifica funzionale posti 15
VII qualifica funzionale posti 6
VIII qualifica funzionale posti 8
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Totale posti 104
Art. 17
Norme finanziarie
1. Nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo di spesa per erogare annualmente all'Azienda il contributo ordinario per la copertura degli oneri di funzionamento denominato: " Oneri di funzionamento dell'Azienda regionale per la navigazione interna".
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale regionale, a norma dell'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, la somma necessaria per il pagamento degli oneri di funzionamento dell'Azienda relativi ad ogni esercizio finanziario.
3. Con la delibera di cui al precedente comma, la Giunta provvede all'impiego e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della LR 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal Presidente dell'Azienda e vistata dal responsabile della ragioneria dell'Azienda stessa, in ragione del 70% degli importi certificati.
4. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 22, quarto e quinto comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto al comma precedente viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.
Art. 18
Norme di attuazione e transitorie
1. Il Presidente della Giunta regionale insedia gli organi dell'Azienda nominati per la prima volta ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, entro e non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dall'insediamento, la commissione amministratrice adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali, nonchè il bilancio preventivo per i mesi dell'anno solare in corso.
3. Entro i successivi 120 giorni dalla approvazione dei predetti regolamenti e del bilancio, la Giunta regionale adotta contestualmente i provvedimenti di cui all'art. 16, primo e secondo comma, nonchè gli atti per la liquidazione all'Azienda del contributo ordinario per la copertura degli oneri di finanziamento per l'anno solare in corso.
4. La Regione e l'Azienda, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dell'organico regionale a quello dell'Azienda e viceversa, entro le dotazioni fissate ai precedenti articoli 14 e 16, al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei due organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà conformarsi a quella vigente presso la Regione per la mobilità interna e potrà avere efficacia per un periodo non superiore a sei mesi dai provvedimenti di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 gennaio 1989

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