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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 2

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI DELL'ARMENIA VITTIME DEL TERREMOTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 27 gennaio 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di Lire 300 milioni.
2. La Regione, attraverso attività di collaborazione tecnica, contribuisce altresì alle fasi della ricostruzione.
3. Gli interventi possono consistere nell'acquisto di beni e servizi ovvero in sussidi in denaro da inviare, attraverso i competenti organi dell'amministrazione statale, alle popolazioni colpite.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, la somma prevista dalla presente legge.
5. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per provvedimenti di erogazione, nonchè per le altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.
6. L'attività di soccorso e di ricostruzione è effettuata sulla base di raccodi con i competenti organi della amministrazione statale.
Art. 2
1. Per i fini indicati dalla presente legge, la Regione promuove pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo 07040 della parte entrata del Bilancio regionale per l'esercizio 1989, nonchè la raccolta di beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso.
Art. 3
1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1989 che verranno dotati della somma complessiva di Lire 300.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 del bilancio per lo stesso esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L. R. 6 luglio 1977. n. 31.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1989

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