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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1989, n. 4

MODIFICHE ALLA LR 29 MARZO 1980, N. 22 (NORME SULLA CONTABILITA' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI)

(Legge di pura modifica agli artt. 51 e 56 L.R. 29 marzo 1980 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 2 febbraio 1989

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il primo comma dell'art. 51 della L. R. 29 marzo 1980, n. 22 è sostituito dal seguente:
" Art. 51
Termini di pagamento delle fatture
1. Nei contratti per la fornitura di beni e servizi l'Unità sanitaria locale non può includere clausole di pagamento di forniture superiori al termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura ".
Art. 2
1.
Il secondo comma dell'art. 56 è così modificato:
" Art. 56
Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento
2. Fino al 180° giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali maturati alla data di emissione del mandato ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 gennaio 1989

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