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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di tutela del patrimonio storico e culturale, promuove l'elaborazione di studi e piani volti alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione degli insediamenti storici e incentiva la progettazione e la realizzazione delle relative opere di restauro e risanamento conservativo.
2. Per tali fini, in attesa dell'entrata in vigore della legge quadro sul recupero di cui al comma successivo, con la presente legge sono disposti finanziamenti in conto capitale per i seguenti strumenti ed opere:
a) studi di fattibilità deliberati dal Consiglio comunale;
b) piani di recupero di iniziativa pubblica;
c) opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici di proprietà dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi di enti locali;
d) opere di restauro scientifico di edifici di proprietà di privati compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
e) acquisizione di immobili di valore storico - artistico al patrimonio degli enti di cui al punto c), da destinare ad uso pubblico non residenziale;
f) interventi che tendono ad assicurare la manutenzione. la conservazione, la integrità e la sicurezza dei beni di interesse artistico o storico esistenti sul territorio regionale, di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini, di enti morali.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone il progetto di legge quadro sul recupero, al fine di definire una disciplina organica volta a ricondurre ad un disegno unitario le singole leggi settoriali di finanziamento di interventi di per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale.

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