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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 5 della LR 7 gennaio 1974, n. 2, sono disciplinate, fino alla loro conclusione, dalle vigenti disposizioni della legge stessa. La procedura si intende avviata per i contributi assegnati con deliberazioni consiliari di ripartizione approvate in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo qiuanto disposto dal primo comma, la LR 7 gennaio 1974, n. 2 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici" è abrogata.

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