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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 2
Studi di fattibilità
1. Lo studio di fattibilità è un elaborato di analisi approvato con deliberazione del Consiglio comunale, riferito alle aree, alle strutture e agli edifici su cui si intende intervenire con i piani di recupero di cui al seguente articolo 3. Esso costituisce base conoscitiva per la programmazione territoriale a scala comunale ed elemento per la programmazione regionale per progetti.
2. Lo studio di fattibilità è costituito dai seguenti elementi:
a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
b) individuazione delle tecniche costruttive tipiche dell'area, analisi delle destinazioni d' uso compatibili con le tipologie edilizie;
c) programma attuativo degli interventi, con articolazione delle fasi temporali e delle procedure;
d) piano finanziario;
e) individuazione degli enti e dei soggetti interessati.
3. La redazione dello studio di fattibilità è presupposto per i finanziamenti di piani di recupero di cui al seguente articolo 3 e dei progetti di restauro di particolare complessità.
4. Gli studi di fattibilità presentati dai Comuni per il finanziamento regionale sono esaminati dall'Assessorato competente in materia di edilizia, che formula un parere relativamente ai contenuti e alle modalità di realizzazione avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. Tale parere deve in particolare valutare se il piano di recupero, da elaborare sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità, può essere ritenuto ammissibile al finanziamento regionale di cui al seguente articolo 3.
5. Il finanziamento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di presentazione all'Assessorato competente in materia di edilizia con particolare attenzione per gli studi concernenti zone a rischio sismico. L'erogazione avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute e fino ad un massimo di Lire 7.000.000 per ciascuno studio.
6. Ai finanziamenti disposti ai sensi del presente articolo e dell'articolo seguente possono accedere soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

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