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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 3
Piani di recupero
1. Sulle aree, sulle strutture e dugli edifici oggetto degli studi di fattibilità che abbiano ottenuto il parere favorevole di cui al quarto comma del precedente articolo 2 possono essere redatti piani di recupero di iniziativa comunale di cui al Titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale del territorio.
2. Tali piani devono assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle caratteritistiche storiche del territorio, riconducendo a unitarietà i singoli aspetti settoriali legati alle problematiche storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche.
3. I piani di recupero di cui al presente articolo, redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 49 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, sono trasmessi alla Regione che, con deliberazione della Giunta regionale, provvede al finanziamento integrale delle spese di redazione, seguendo l'ordine di presentazione dei piani stessi, con particolare attenzione per i piani concernenti zone a rischio sismico.
4. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.
5. I programmi di ripartizione di cui al successivo art. 8 sono redatti dando priorità alla realizzazione e al finanziamento delle opere previste dai piani di recupero di cui al presente articolo e dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.

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