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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 4
Interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo
1. La Regione promuove interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici con caratteristiche storico - artistiche ed ambientali effettuati dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Consorzi di enti locali su immobili di loro proprietà.
2. Tali interventi possono riguardare esclusivamente edifici classificati A. 1 e A. 2 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al presente articolo gli interventi su immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.
3. Il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposto secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi attuativi dei piani di recupero di cui al precedente art. 3;
b) interventi attuativi di piani e progetti di tutela, recupero e valorizzazione, redatti ai sensi del piano territoriale paesistico regionale; interventi di rifunzionalizzazione con destinazione ad uso pubblico di edifici attualmente inutilizzati;
d) interventi di restauro e di risanamento conservativo con conferma delle attuali destinazioni;
e) interventi conservativi su edifici e manufatti le cui caratteristiche tipologiche non consentono alcuna destinazione.

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