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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 5
Interventi di restauro scientifico di edifici di proprietà privata
1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge anche interventi di restauro scientifico su edifici di proprietà di privati. Tali edifici devono essere:
a) classificati nella categoria d' intervento A. 1 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
b) compresi all'interno del perimetro dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge o della Legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno;
c) soggetti ad apposita convenzione, tra il Comune e il privato proprietario, adottata ed approvata dal Consiglio comunale quale parte integrante del piano di recupero.
2. I finanziamenti di cui al precedente comma sono disposti a favore dei Comuni, i quali fungono da enti presentatori dei progetti riguardanti gli edifici di proprietà privata, come previsto dal terzo comma dell'art. 3 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.

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