Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 6
Interventi su beni di carattere artistico o storico
1. Ai fini dell'individuazione dei beni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f) della presente legge, sono beni di interesse artistico o storico:
a) i beni disciplinati e definiti come tali dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli altri beni i cui proprietari abbiano ricevuto, da parte delle competenti autorità statali, comunicazione in base alla quale siano da ritenere oggetti di interesse storico o artistico particolarmente importante.
2. Sono considerati prioritari ai fini della ripartizione dei contributi di cui all'art. 8, lett. d):
a) gli interventi su beni, anche di proprietà privata, adibiti ad uso pubblico o destinati esclusivamente o prevalentemente alla pubblica fruizione secondo la loro natura o adibiti al culto pubblico;
b) gli interventi imposti dalla pubblica autorità, a sensi dell'art. 16 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Sito esterno, o di altre leggi in materia.
3. Nel caso in cui gli interventi indicati alla lettera b) del secondo comma siano assistiti da provvidenze pubbliche, l'intervento regionale è ammesso, come concorso in conto capitale, esclusivamente per la parte non coperta da dette provvidenze.

Espandi Indice