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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 7
Domande di finanziamento
1. Le domande di finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui agli articoli 4 e 5 sono trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate da:
a) relazione sulle vicende storiche e costruttive dell'edificio e del suo ambito di pertinenza urbana o territoriale;
b) rilievo quotato in scala 1: 50 comprendente piante di tutti i piani, prospetti e sezioni;
c) documentazione fotografica;
d) progetto di massima dell'intervento, fornito delle approvazione di legge;
e) preventivo sommario di spesa comprensivo degli oneri per eventuali consulenze e indagini preliminari;
f) piano finanziario, in cui siano evidenziati possibili stralci funzionali e indicati i canali di finanziamento e i tempi di attuazione dell'opera.
3. Sulle domande che si riferiscono a interventi di restauro di particolare complessività, è facoltà della Giunta regionale richiedere quale supplemento di istruttoria la presentazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 2.
4. Il finanziamento regionale sui beni di cui all'art. 6 può essere richiesto dai proprietari o col consenso dei proprietari da titolari di diritti reali sui beni di interesse artistico o storico. Chi richiede l'intervento deve dichiararsi disposto a sostenere la parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale.
5. In caso di particolare interesse pubblico l'intervento può essere proposto dalla Regione ai proprietari dei beni. In tal caso l'intervento forma oggetto di particolare convenzione fra la Regione e gli interessati. Lo schema della convenzione di cui al presente comma è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
6. Si prescinde dalla condizione della convenzione per gli interventi riguardanti le pareti esterne di edifici o monumenti che prospettano su vie o piazze pubbliche o soggetti a pubblico passaggio.
7. Gli edifici, nonchè i beni in essi contenuti, adibiti ad atti di culto, a sedi parrocchiali diocesane, a sedi di fabbricerie, di confraternite, di ordini religiosi, di pubbliche istituzioni, di enti pubblici locali o di enti strumentali degli enti locali, si presumono già adeguatamente aperti alla pubblica visibilità e pertanto ad essi si applica la norma di cui al sesto comma.

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