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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 8
Programmi di ripartizione dei contributi
1. Su proposta della Giunta il Consiglio regionale delibera annualmente un programma di localizzazione e di ripartizione di contributi in conto capitale relativi:
a) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui all'art. 4 o di stralci funzionali di essi;
b) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico di cui all'art. 5, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario;
c) all'acquisizione al patrimonio dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi di enti locali, di edifici di carattere storico - artistico o ambientale la cui acquisizione risulti necessaria per l'attuazione dei piani di recupero finanziati ai sensi della presente legge, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione in ogni esercizio finanziario;
d) al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro scientifico sui beni di cui all'art. 6 per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario.
2. I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e d) possono comprendere una quota delle spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori relativi, sostenute dagli enti attuatori fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni, in deroga a quanto disposto dall'art. 14 della LR 8 marzo 1976, n. 10.
3. I contributi di cui al primo comma, lettera a) e b) non possono comunque superare il 50% della spesa risultante dai capitolati speciali d' appalto o dai preventivi sommari.
4. I contributi di cui al primo comma lettera c) possono coprire una quota massima pari al 50% delle spese di acquisizione.
5. L'erogazione dei finanziamenti avverrà a norma degli articoli 13, 14 e 15 della LR 12 diembre 1985, n. 29.

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