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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6

PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989

Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 3.000.000.000 per il biennio 1989- 1990, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989- 1991, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicemnbre 1988, attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1989. Sarà la legge di bilancio a determinare l'entità delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi a norma di quanto disposto dall'art. 12 della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.
2. Per gli esercizi successivi al 1990, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31, provvedendo anche alle eventuali variazioni percentuali dei finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 8.

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