LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1989, n. 6
PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 20 febbraio 1989
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Studi di fattibilità
Art. 3 - Piani di recupero
Art. 4 - Interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo
Art. 5 - Interventi di restauro scientifico di edifici di proprietà privata
Art. 6 - Interventi su beni di carattere artistico o storico
Art. 7 - Domande di finanziamento
Art. 8 - Programmi di ripartizione dei contributi
Art. 9 - Copertura finanziaria
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di tutela del patrimonio storico e culturale, promuove l'elaborazione di studi e piani volti alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione degli insediamenti storici e incentiva la progettazione e la realizzazione delle relative opere di restauro e risanamento conservativo.
2. Per tali fini, in attesa dell'entrata in vigore della legge quadro sul recupero di cui al comma successivo, con la presente legge sono disposti finanziamenti in conto capitale per i seguenti strumenti ed opere:
a) studi di fattibilità deliberati dal Consiglio comunale;
b) piani di recupero di iniziativa pubblica;
c) opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici di proprietà dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi di enti locali;
d) opere di restauro scientifico di edifici di proprietà di privati compresi all'interno di aree soggette a piano di recupero di iniziativa pubblica finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
e) acquisizione di immobili di valore storico - artistico al patrimonio degli enti di cui al punto c), da destinare ad uso pubblico non residenziale;
f) interventi che tendono ad assicurare la manutenzione. la conservazione, la integrità e la sicurezza dei beni di interesse artistico o storico esistenti sul territorio regionale, di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini, di enti morali.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone il progetto di legge quadro sul recupero, al fine di definire una disciplina organica volta a ricondurre ad un disegno unitario le singole leggi settoriali di finanziamento di interventi di per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale.
Art. 2
Studi di fattibilità
1. Lo studio di fattibilità è un elaborato di analisi approvato con deliberazione del Consiglio comunale, riferito alle aree, alle strutture e agli edifici su cui si intende intervenire con i piani di recupero di cui al seguente articolo 3. Esso costituisce base conoscitiva per la programmazione territoriale a scala comunale ed elemento per la programmazione regionale per progetti.
2. Lo studio di fattibilità è costituito dai seguenti elementi:
a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
b) individuazione delle tecniche costruttive tipiche dell'area, analisi delle destinazioni d' uso compatibili con le tipologie edilizie;
c) programma attuativo degli interventi, con articolazione delle fasi temporali e delle procedure;
d) piano finanziario;
e) individuazione degli enti e dei soggetti interessati.
3. La redazione dello studio di fattibilità è presupposto per i finanziamenti di piani di recupero di cui al seguente articolo 3 e dei progetti di restauro di particolare complessità.
4. Gli studi di fattibilità presentati dai Comuni per il finanziamento regionale sono esaminati dall'Assessorato competente in materia di edilizia, che formula un parere relativamente ai contenuti e alle modalità di realizzazione avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. Tale parere deve in particolare valutare se il piano di recupero, da elaborare sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità, può essere ritenuto ammissibile al finanziamento regionale di cui al seguente articolo 3.
5. Il finanziamento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di presentazione all'Assessorato competente in materia di edilizia con particolare attenzione per gli studi concernenti zone a rischio sismico. L'erogazione avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute e fino ad un massimo di Lire 7.000.000 per ciascuno studio.
6. Ai finanziamenti disposti ai sensi del presente articolo e dell'articolo seguente possono accedere soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
Art. 3
Piani di recupero
1. Sulle aree, sulle strutture e dugli edifici oggetto degli studi di fattibilità che abbiano ottenuto il parere favorevole di cui al quarto comma del precedente articolo 2 possono essere redatti piani di recupero di iniziativa comunale di cui al Titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 , finalizzati alla riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale del territorio.
2. Tali piani devono assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle caratteritistiche storiche del territorio, riconducendo a unitarietà i singoli aspetti settoriali legati alle problematiche storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche.
3. I piani di recupero di cui al presente articolo, redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 49 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, sono trasmessi alla Regione che, con deliberazione della Giunta regionale, provvede al finanziamento integrale delle spese di redazione, seguendo l'ordine di presentazione dei piani stessi, con particolare attenzione per i piani concernenti zone a rischio sismico.
4. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.
5. I programmi di ripartizione di cui al successivo art. 8 sono redatti dando priorità alla realizzazione e al finanziamento delle opere previste dai piani di recupero di cui al presente articolo e dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 4
Interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo
1. La Regione promuove interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di edifici con caratteristiche storico - artistiche ed ambientali effettuati dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Consorzi di enti locali su immobili di loro proprietà.
2. Tali interventi possono riguardare esclusivamente edifici classificati A. 1 e A. 2 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al presente articolo gli interventi su immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.
3. Il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposto secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi attuativi dei piani di recupero di cui al precedente art. 3;
b) interventi attuativi di piani e progetti di tutela, recupero e valorizzazione, redatti ai sensi del piano territoriale paesistico regionale; interventi di rifunzionalizzazione con destinazione ad uso pubblico di edifici attualmente inutilizzati;
d) interventi di restauro e di risanamento conservativo con conferma delle attuali destinazioni;
e) interventi conservativi su edifici e manufatti le cui caratteristiche tipologiche non consentono alcuna destinazione.
Art. 5
Interventi di restauro scientifico di edifici di proprietà privata
1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge anche interventi di restauro scientifico su edifici di proprietà di privati. Tali edifici devono essere:
a) classificati nella categoria d' intervento A. 1 dagli strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
b) compresi all'interno del perimetro dei piani di recupero finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge o della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) soggetti ad apposita convenzione, tra il Comune e il privato proprietario, adottata ed approvata dal Consiglio comunale quale parte integrante del piano di recupero.
2. I finanziamenti di cui al precedente comma sono disposti a favore dei Comuni, i quali fungono da enti presentatori dei progetti riguardanti gli edifici di proprietà privata, come previsto dal terzo comma dell'art. 3 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 6
Interventi su beni di carattere artistico o storico
1. Ai fini dell'individuazione dei beni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera f) della presente legge, sono beni di interesse artistico o storico:
a) i beni disciplinati e definiti come tali dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli altri beni i cui proprietari abbiano ricevuto, da parte delle competenti autorità statali, comunicazione in base alla quale siano da ritenere oggetti di interesse storico o artistico particolarmente importante.
2. Sono considerati prioritari ai fini della ripartizione dei contributi di cui all'art. 8, lett. d):
a) gli interventi su beni, anche di proprietà privata, adibiti ad uso pubblico o destinati esclusivamente o prevalentemente alla pubblica fruizione secondo la loro natura o adibiti al culto pubblico;
b) gli interventi imposti dalla pubblica autorità, a sensi dell'art. 16 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 , o di altre leggi in materia.
3. Nel caso in cui gli interventi indicati alla lettera b) del secondo comma siano assistiti da provvidenze pubbliche, l'intervento regionale è ammesso, come concorso in conto capitale, esclusivamente per la parte non coperta da dette provvidenze.
Art. 7
Domande di finanziamento
1. Le domande di finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui agli articoli 4 e 5 sono trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate da:
a) relazione sulle vicende storiche e costruttive dell'edificio e del suo ambito di pertinenza urbana o territoriale;
b) rilievo quotato in scala 1: 50 comprendente piante di tutti i piani, prospetti e sezioni;
c) documentazione fotografica;
d) progetto di massima dell'intervento, fornito delle approvazione di legge;
e) preventivo sommario di spesa comprensivo degli oneri per eventuali consulenze e indagini preliminari;
f) piano finanziario, in cui siano evidenziati possibili stralci funzionali e indicati i canali di finanziamento e i tempi di attuazione dell'opera.
3. Sulle domande che si riferiscono a interventi di restauro di particolare complessività, è facoltà della Giunta regionale richiedere quale supplemento di istruttoria la presentazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 2.
4. Il finanziamento regionale sui beni di cui all'art. 6 può essere richiesto dai proprietari o col consenso dei proprietari da titolari di diritti reali sui beni di interesse artistico o storico. Chi richiede l'intervento deve dichiararsi disposto a sostenere la parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale.
5. In caso di particolare interesse pubblico l'intervento può essere proposto dalla Regione ai proprietari dei beni. In tal caso l'intervento forma oggetto di particolare convenzione fra la Regione e gli interessati. Lo schema della convenzione di cui al presente comma è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.
6. Si prescinde dalla condizione della convenzione per gli interventi riguardanti le pareti esterne di edifici o monumenti che prospettano su vie o piazze pubbliche o soggetti a pubblico passaggio.
7. Gli edifici, nonchè i beni in essi contenuti, adibiti ad atti di culto, a sedi parrocchiali diocesane, a sedi di fabbricerie, di confraternite, di ordini religiosi, di pubbliche istituzioni, di enti pubblici locali o di enti strumentali degli enti locali, si presumono già adeguatamente aperti alla pubblica visibilità e pertanto ad essi si applica la norma di cui al sesto comma.
Art. 8
Programmi di ripartizione dei contributi
1. Su proposta della Giunta il Consiglio regionale delibera annualmente un programma di localizzazione e di ripartizione di contributi in conto capitale relativi:
a) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico e di risanamento conservativo di cui all'art. 4 o di stralci funzionali di essi;
b) al finanziamento degli interventi di restauro scientifico di cui all'art. 5, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario;
c) all'acquisizione al patrimonio dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi di enti locali, di edifici di carattere storico - artistico o ambientale la cui acquisizione risulti necessaria per l'attuazione dei piani di recupero finanziati ai sensi della presente legge, per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione in ogni esercizio finanziario;
d) al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro scientifico sui beni di cui all'art. 6 per non oltre il 10% del finanziamento messo a disposizione per l'attuazione della presente legge in ogni esercizio finanziario.
2. I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e d) possono comprendere una quota delle spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori relativi, sostenute dagli enti attuatori fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni, in deroga a quanto disposto dall'art. 14 della LR 8 marzo 1976, n. 10.
3. I contributi di cui al primo comma, lettera a) e b) non possono comunque superare il 50% della spesa risultante dai capitolati speciali d' appalto o dai preventivi sommari.
4. I contributi di cui al primo comma lettera c) possono coprire una quota massima pari al 50% delle spese di acquisizione.
5. L'erogazione dei finanziamenti avverrà a norma degli articoli 13, 14 e 15 della LR 12 diembre 1985, n. 29.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 3.000.000.000 per il biennio 1989- 1990, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989- 1991, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicemnbre 1988, attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1989. Sarà la legge di bilancio a determinare l'entità delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi a norma di quanto disposto dall'art. 12 della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.
2. Per gli esercizi successivi al 1990, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31, provvedendo anche alle eventuali variazioni percentuali dei finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 8.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 5 della LR 7 gennaio 1974, n. 2, sono disciplinate, fino alla loro conclusione, dalle vigenti disposizioni della legge stessa. La procedura si intende avviata per i contributi assegnati con deliberazioni consiliari di ripartizione approvate in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo qiuanto disposto dal primo comma, la LR 7 gennaio 1974, n. 2 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici" è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 febbraio 1989