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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 10
Uso di mezzo proprio e indennità chilometrica
1. Il personale regionale può essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria solo qualora specifiche e motivate esigenze di servizio lo impongono e quando ciò risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, rispettivamente dal responsabile del servizio o dal responsabile dell'ufficio funzionale su richiesta scritta dell'interesse. Nell'autorizzazione sono le esigenze di servizio che impongono detto uso. Per il personale appartenente alla qualifica apicale, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.
3. L'autorizzione è rilasciata previo accertamento delle esigenze di economicità e convenienza, ed è in ogni caso subordinata all'effettiva indisponibilità degli automezzi in dotazione della Regione.
4. Nei casi di compravata urgenza l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Al personale regionale cui siano assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere consentito, su motivata richiesta dell'interessato, controfirmata dal competente responsabile di servizio, con atto a validità annuale rilasciato dall'Assessore competente in materia di personale.
6. Al personale autorizzato spetta un' indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
7. L'indennità ed il rimborso di cui al precedente comma competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.
8. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo ove è stato preso alloggio, al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonchè per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.
9. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, sarà garantita una copertura assicurativa per i rischi aggiuntivi all'assicurazione obbligatoria, in conformità a quanto previsto dagli accorsi sindacali di comparto.

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