LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 11
Rimborso delle spese di alloggio e vitto
1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale regionale spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per il pernottamento in albergo, nei limiti previsti dal terzo comma, e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di Lire trentamila per il primo pasto e di complessive Lire sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore, compete il rimborso di un solo pasto, nel limite di Lire trentamila.
2. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel comma precedente l'indennità di trasferta è ridotta dal settanta per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera, in misura intera.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali è consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale è consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di categoria inferiore.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico - alberghiera, sempre che ciò risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.