LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 13
Anticipazioni e liquidazioni
1. Al personale inviato in missione viene corrisposta, su richiesta, l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione.
2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese, previa presentazione di apposita parcella corredata dalla relativa documentazione, firmata dal dipendente e controfirmata da chi ha autorizzati la missione.