LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 14
Lavoro straordinario
1. Al personale in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio.
2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione, concorrono con quelle prestate in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati, ovvero possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.
3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestate da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione.