LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 15
Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione
1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazionem riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonchè al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.