LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 16
Trattamento economico di trasferimento
1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d' ufficio, fissi la propria residenza nel Comune ove è situata la nuova sede di servizio o in un Comune a questo viciniore, sempre che l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:
a) l'indennità di prima sistemazione;
b) il rimborso delle spese.
2. Il trattamento economico di trasferimento non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.