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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 17
Indennità di prima sistemazione e rimborso spese
1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura di Lire 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.
2. Tale indennità, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.
3. Il rimborso delle spese comprende:
a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per sè e i familiari o conviventi a carico;
b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.
4. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprietà, compete un' indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super.

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