LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 18
Adeguamento dei benefici
1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sulla base delle previsioni contenute negli accordi sindacali di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 , nonchè sulla base delle determinazioni assunte con decreto dal Ministro del Tesoro in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.