LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della, presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione, di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, ovvero con la riformulazione dei capitoli già esistenti.
2. I finanziamenti necessari verranno determinati in sede di approvazione della legge di bilancio annuale a norma di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.