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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 4
Trattamento economico di missione
1. Il trattamento economico di missione comprende i seguenti benefici:
a) l'indennità di trasferta;
b) l'indennità supplentare;
c) il rimborso delle spese;
2. I benefici indicati al comma precedente sono fra loro cumulabili salvo quanto previsto dall'art. 11.
3. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa località.
4. Al personale regionale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui essa è effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.
5. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante per la qualifica posseduta.

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