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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 5
Indennità di trasferta
1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale regionale spetta il diritto all'indennità di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dal presente articolo.
2. Per le missioni di durata inferiore o superiore alle 24 ore al personale regionale compete un' indennità, per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria), pari ad un ventiquattrresimo della diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.
4. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:
a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali L.46.700
b) personale appartenente alle tre qualifiche funzionali che precedeno immediatamente quelle dirigenziali: L.39.600
c) rimanente personale L.28.800
5. La medesima indennità non è dovuta per le missioni compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;
b) nella località di abituale dimora, amche se distante più di 10 Km. dalla sede ordinaria di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente, come compiti di istituto, da parte del personale di vigilanza o di custodia;
d) nelle località distanti meno di 10 Km. dalla residenza municipale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se quasti ultimi sono ubicati in località isolate.
6. L'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento qualora il personale regionale sia inviato in missione per più di 15 missioni mensili, per le missioni effettuate oltre la quindicesima.
7. L'indennità di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria per ispezioni o visite presso cave e torbiere è maggiorata del 60 per cento, a norma della Legge 13 luglio 1967, n. 565 Sito esterno.

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