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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 6
Indennità di trasferta per missione all'estero
1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale regionale spetta l'indennità di trasferta (diaria) espressa in valuta estera riferita a ciascun paese, secondo quanto stabilito dai decreti del Ministro del Tesono emanati in attuazione dell'art. 1 del DPR 31 marzo 1971, n. 286 Sito esterno.
2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile statale previste dal decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo lo schema seguente:
GRUPPO DI QUALIFICHE STATALI CORRISPONDENTI QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA REGIONE
Gruppo 3o 2a qualifica funzionale dirigenziale
Gruppo 4o 1a qualifica funzionale dirigenziale
Gruppo 5o 8a e 7a qualifica funzionale
Gruppo 6o 6a e 5a qualifica funzionale
Gruppo 7o 4a qualifica funzionale
Gruppo 8o imanenti qualifiche funzionali
3. Qualora il personale faccia parte di delegazioni della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti ed organismi ospitanti, la indennità di missione viene ridotta ad un terzo.

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